07 ottobre 2009

Congedi di paternità obbligatori

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati
MOSCA e altri
Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità  e della paternità

Art. 1.
(Estensione e potenziamento della retribuzione durante il congedo di maternità)

1. Il comma 1 dell’articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«1. Le lavoratrici hanno diritto a un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2».

Art. 2.
(Istituzione del congedo di paternità obbligatorio)

1. All’articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Il padre lavoratore è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quattro giorni lavorativi continuativi, contestualmente alla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro. L’indennità prevista per tale periodo è posta a carico del datore di lavoro. Nel caso di lavoratore autonomo, la suddetta indennità è posta a carico del sistema previdenziale. Per tale periodo la retribuzione è pari al 100 per cento.

span style=”color: #333333;”>2-ter. Il limite temporale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 è ampliato di ulteriori quindici giorni qualora il padre decida di usufruire del congedo ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per l’ulteriore periodo previsto dal presente comma la retribuzione è fissata all’80 per cento dalla retribuzione mensile spettante».

Art. 3.
(Congedi parentali orizzontali)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela al sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 201, n. 151, sono aggiungi i seguenti:

«4-bis. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice, fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.

4-ter. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano usufruire del congedo parentale con le modalità di cui al comma 4-bis allegano alla richiesta di congedo, il certificato di nascita del figlio, ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Scarica il testo della proposta di legge (# C.2618)