Congedi di paternità obbigatori
La presente proposta di legge muove da due considerazioni. La prima attiene allo storico ritardo dell’Italia riguardo i tassi di occupazione femminile, rispetto agli (nel confronto con) altri Paesi occidentali: a tutt’oggi tale situazione si sta aggravando anche alla luce della recessione in atto e ha inevitabili conseguenze ed implicazioni negative (incide negativamente) sul reddito dei privati, così come sulla stabilità dei conti pubblici.
La seconda considerazione (osservazione) prende le mosse dai profondi cambiamenti economici e sociali che negli ultimi decenni hanno attraversato il nostro Paese, con la necessità di rivedere le modalità di assistenza del neonato da parte di entrambi i genitori: questo per l’esigenza inderogabile di condividere le responsabilità genitoriali, quanto mai fondamentali, a maggior ragione, nei primi giorni di vita del fanciullo.
La bassa (scarsa) natalità è da tempo il problema con cui l’Italia è costretta a fare i conti; essa produce infatti conseguenze negative in due direzioni: da un lato frustra le ambizioni delle coppie, limitate nelle aspirazioni genitoriali da un sistema di welfare eccessivamente penalizzante per i lavoratori che hanno intenzione di costruire una famiglia; dall’altro pesa sull’economia nazionale, aggravando gli squilibri della spesa sociale sul fronte delle pensioni, a tutto svantaggio delle politiche attive per l’occupazione.
Negli ultimi mesi tale situazione sta emergendo con prepotenza in tutta la sua gravità e drammaticità: di fronte alla debolezza manifestata in entrata e uscita dal mercato del lavoro, si fatica a reperire le risorse necessarie per sostenere il reddito delle persone che perdono il lavoro e per rilanciare l’occupazione. Non solo: negli ultimi anni tutti i Paesi occidentali sono stati caratterizzati da una crescita dell’occupazione femminile.
In Italia il problema è differente e contrario. La presenza di uno Stato sociale modellato su esigenze non più rispondenti alla situazione attuale ha reso complicata la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa. Nel corso degli anni il nostro Paese si è dotato di tutele, naturalmente da incentivare al fine di non collocare una nuova normativa in un sistema complessivamente anacronistico, a vantaggio delle madri e dei padri: prova ne è il congedo di maternità e di paternità, come previsto dal “testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2001 n.151.
La presente proposta di legge mira a potenziare il sistema dei congedi parentali previsto nel citato testo unico, con la consapevolezza che quanto fatto finora non è sufficiente a fornire una risposta adeguata alle questioni da affrontare. Nelle specifico, l’articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce il comma 1 dell’art.22 del testo unico elevando dall’80 al 100 per cento della normale retribuzione l’indennità giornaliera spettante alle lavoratrici per tutto il periodo del congedo di maternità. Inoltre qui si interviene per ampliare di ulteriori 15 giorni il divieto di adibire le donne al lavoro, oggi previsto per i tre mesi successivi al parto, qualora il padre decida di usufruire del congedo di paternità.
Inoltre, vengono aggiunti due commi all’articolo 28 del testo unico, in merito al congedo di paternità. La normativa vigente prevede un diritto di astensione dal lavoro, specificando, che al comma 1 “Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”, per poi chiarire, al comma 2, che “ Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi presentate …”.
La presente proposta di legge attraversa poi il concetto di diritto per giungere a quello di obbligo, fissando così nei quattro giorni lavorativi successivi alla nascita del figlio il periodo di astensione dal lavoro. Il tutto dovrà avvenire previa comunicazione al datore di lavoro. L’indennità prevista per questo periodo è posta a carico del datore di lavoro. La situazione, per ovvi motivi, cambia nella fattispecie in cui soggetto destinatario del beneficio è il lavoratore autonomo, con la conseguente indennità posta a carico del sistema previdenziale.
In ultimo vengono interamente previsti ed aggiunti ex novo due commi successivamente al comma 4 dell’art. 32 del testo unico di cui sopra. La presente proposta di legge ha come ulteriore scopo, infatti, quello di prevedere la possibilità di istituire un particolare meccanismo di congedo parentale orizzontale, sino ad ora sconosciuto in Italia, mediante il quale permettere al padre lavoratore e alla madre lavoratrice, nei primi tre mesi di vita del bambino, di usufruire di permessi frazionati dall’attività di lavoro, ripartiti per numero di ore all’interno di una stessa giornata, così da seguire costantemente la crescita del proprio figlio, condividendola, senza dover rinunciare a prestare la propria opera al rispettivo datore di lavoro.
Misure di questo tipo consentirebbero di superare l’attuale impostazione che vede le madri responsabilizzate maggiormente nei primi giorni di vita del figlio. Autorevoli studi internazionali attestano, inoltre, che la vicinanza del padre in questa fase contribuisce ad una crescita armonica del bambino.
La copertura di queste misure sarà assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2009.

