PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
LETTA, MOSCA, VACCARO, BOCCIA, MAZZARELLA, DE MICHELI, DAL MORO, GARAVINI
Disciplina dell’indennità unica di disoccupazione
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina l’indennità unica di disoccupazione, intesa come prestazione di base universale contro il rischio di disoccupazione involontaria.
2. L’indennità unica di disoccupazione disciplinata dalla presente legge sostituisce le seguenti indennità:
a) l’indennità di disoccupazione ordinaria, di cui all’articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
b) l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
d) i trattamenti speciali in agricoltura, di cui all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Art. 2.
(Obblighi assicurativi)
1. Sono assicurati contro il rischio di disoccupazione involontaria i seguenti lavoratori:
a) i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato;
b) i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato o con un altro contratto che non ne garantisce la stabilità di impiego;
c) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 e 2554 del codice civile, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell’assicurazione di cui al comma 1, la contribuzione è pari all’1 per cento della retribuzione imponibile per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e al 3 per cento della retribuzione imponibile negli altri casi.
3. L’obbligo di contribuzione ai sensi del comma 2 grava sui seguenti soggetti:
a) sui datori di lavoro privati, nei casi di cui al comma 1, lettera a);
b) sui datori di lavoro pubblici e privati, nei casi di cui al comma 1, lettera b);
c) sui committenti, nei casi di cui al comma 1, lettera c);
d) sugli associanti, nei casi di cui al comma 1, lettera d).
4. L’INPS provvede a istituire una gestione delle indennità di disoccupazione, alla quale affluiscono i contributi di cui ai commi 2 e 3.
5. In tutti i casi di licenziamento il datore di lavoro è tenuto a versare alla gestione di cui al comma 4 un contributo di importo pari a ventisei settimane dell’indennità spettante al lavoratore, per ogni lavoratore licenziato.
Art. 3.
(Montante individuale dei contributi)
1. L’INPS provvede a contabilizzare individualmente le settimane di contribuzione versate ai sensi dell’articolo 2, accreditando un montante di settimane di disoccupazione pari a un terzo delle settimane di contribuzione versate.
2. Il montante di cui al comma 1 non può superare le settantotto settimane per i lavoratori con meno di cinquanta anni di età e le centoquattro settimane per i lavoratori con cinquanta anni di età e oltre.
3. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, si sommano le settimane di contribuzione relative alle diverse tipologie contrattuali previste all’articolo 1.
Art. 4.
(Diritto alla prestazione)
1. In caso di disoccupazione involontaria i lavoratori di cui al comma 1 dell’articolo 2 hanno diritto a fruire dell’indennità unica di disoccupazione nei limiti del montante di settimane accreditato ai sensi dell’articolo 3.
2. Ai fini del diritto alla prestazione i lavoratori interessati devono assumere e mantenere lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
3. La perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, comporta la decadenza dal diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione.
4. Entro tre mesi dalla data di decorrenza della prestazione, i servizi competenti sottopongono i lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale, ai fini della loro ricollocazione nel mercato del lavoro.
Art. 5.
(Importo della prestazione
1. L’indennità unica di disoccupazione è pari all’80 per cento della retribuzione imponibile, nei limiti dell’80 per cento della retribuzione media dei lavoratori assicurati presso la gestione dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 4.
2. L’Istituto nazionale di statistica, sulla base dei dati forniti dall’INPS, individua entro il 20 gennaio di ciascun anno, la retribuzione media di cui al comma 1, facendo riferimento alle retribuzioni medie annue registrate negli ultimi dodici mesi precedenti il 30 giugno dell’anno precedente.
3. L’importo dell’indennità di cui al comma 1 è diminuito in misura pari al 10 per cento ogni ventisei settimane di fruizione della medesima indennità.
Art. 6.
(Decorrenza della prestazione)
1. L’indennità unica di disoccupazione inizia a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di licenziamento, sempre che ne persistano le condizioni.
2. Ai fini della concessione dell’indennità unica di disoccupazione, l’interessato ha l’onere di presentare la relativa domanda prima della data di decorrenza della prestazione. In caso di domanda presentata oltre la data di cui al periodo precedente, i periodi trascorsi si considerano fruiti.
Art. 7.
(Incentivi all’occupazione)
1. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori disoccupati di lunga durata, definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i contributi previdenziali e assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di ventiquattro mesi.
Art. 8.
(Abrogazioni e modifica di norme)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) l’articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni della legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
b) l’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
c) l’articolo 12, sesto comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160;
d) l’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;
e) l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
f) gli articoli 7, 8, 16, commi 1, 2 e 3, e 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
g) l’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. All’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e» sono soppresse.
Scarica il testo della proposta di legge (# C.2890)

